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Statuto

Allegato "A" all'atto n. 116672/23957 di repertorio
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA
“ASSOCIAZIONE SAN FEDELE”

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, NATURA e DURATA

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. E’ costituta l’Associazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE SAN FEDELE", organizzazione di volontariato (o ODV).

2. L’Associazione è un ente del terzo settore, disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.

3. L’Associazione San Fedele, di seguito chiamata per brevità Associazione, ha sede legale nel comune di Poggiridenti Via San Fedele 50, nei locali dell’Oratorio della Casa Parrocchiale. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal consiglio direttivo.

Articolo 2 Natura e durata

1. E’ una libera Associazione di persone, a carattere volontario, apolitica ed apartitica, che si ispira a finalità di pubblica utilità, nonché di promozione sociale, umana e culturale. La durata dell’Associazione è illimitata.

2. In qualsiasi momento l’Assemblea dei soci potrà deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento dell’Associazione.

Articolo 3 Finalità

1. L’Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile e culturale, di storia, arte e tradizione cristiana coinvolgendo l’intera comunità, stimolando e riconoscendo il contributo di tutti e di ciascuno secondo le specifiche disponibilità e competenze.

Articolo 4 Attività

1. L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs.22 gennaio 2004, n.42 e successive modifiche;

b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

2. Per il raggiungimento dei suoi fini l’Associazione intende promuovere, realizzare e sostenere le attività di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. interventi volti a conservare e migliorare la fruibilità dei beni della Comunità di Poggiridenti anche attraverso progetti di restauro, ristrutturazione, adeguamento e ampliamento;
b. percorsi di informazione e formazione, anche attraverso la cura e la pubblicazione di stampe, per far conoscere la storia della Comunità e della Parrocchia di Poggiridenti;
c. iniziative per incrementare i valori di partecipazione, solidarietà e corresponsabilità attraverso proposte di impegno e azioni concrete a sostegno delle attività della Comunità e della Parrocchia di Poggiridenti;
d. proposte e azioni di servizio e di solidarietà civile, sociale, culturali e ricreative.

3. L'Associazione può comunque svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo, nonché quelle accessorie allo stesso, strumentali, integrative o affini, comprese quelle economiche marginali. Per meglio perseguire le sue finalità l’Associazione può instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati.

4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

5. L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

6. L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI

Articolo 5 Ammissione

1. Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e le finalità ed intendono contribuire o impegnarsi alla loro realizzazione. Possono diventare soci anche le associazioni o altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero di organizzazioni di volontariato associate.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal codice del terzo settore.

3. L’ammissione a socio avviene su richiesta degli interessati al Consiglio Direttivo. La richiesta potrà essere respinta solo in presenza di un comprovato motivo che deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro 60 giorni; egli ha la facoltà di presentare ricorso all’Assemblea.

4. L’acquisizione della qualifica di socio è subordinata al pagamento della quota associativa stabilita dall’Assemblea.

Articolo 6 Soci onorari e Sostenitori

1. L’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo possono nominare dei soci onorari che vengono ammessi a far parte dell’Associazione previa accettazione da parte degli stessi. I soci onorari hanno gli stessi diritti degli altri soci, ma anche gli stessi doveri, escluso quello del pagamento della quota associativa.

2. I Sostenitori straordinari sono coloro che, pur condividendo lo spirito e le finalità dell’Associazione, non intendono partecipare alla vita associativa ma semplicemente contribuire alla realizzazione delle diverse attività attraverso il versamento di un contributo la cui misura può essere stabilita dall’Assemblea.

Articolo 7 Diritti e doveri

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e hanno gli stessi doveri.

2. I soci hanno diritto di: a. partecipare e votare nell’assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali;
b. essere informati su tutte le attività e le iniziative dell’Associazione e di partecipare alle stesse;
c. verificare e controllare l’andamento dell’Associazione;
d. recedere dall’Associazione.

3. I soci hanno il dovere di:
a. osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le decisioni deliberate dagli Organi dell’Associazione;
b. versare la quota associativa stabilita;
c. sostenere le iniziative dell’Associazione attraverso la partecipazione diretta o attività di promozione e sensibilizzazione.

4. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 Perdita della qualifica di socio


1. La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, scioglimento o esclusione. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualifica di socio.
Il socio può recedere liberamente dall’Associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo; il recesso è automaticamente valido trascorsi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione; permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione.

2. L’esclusione del socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:
a. mancato pagamento della quota associativa stabilita;
b. inottemperanza alle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle decisioni deliberate dagli Organi dell’Associazione;
c. svolgimento di attività o adozione di comportamenti in contrasto con la natura e le finalità dell’Associazione.

3. Contro la delibera di esclusione, la cui motivazione viene comunicata per iscritto all’interessato, il socio può presentare ricorso all’Assemblea che comunque è chiamata a ratificare le delibere adottate.

4. In caso di perdita della qualifica di socio la quota associativa non è trasferibile né rimborsabile e rimane di proprietà dell’Associazione.

ORGANI SOCIALI

Articolo 9 Elettività e gratuità delle cariche

1. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 10 Organi

1. Gli organi obbligatori dell’Associazione sono:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. la Presidenza.

2. Possono essere individuati altri organi facoltativi che concorrono alla gestione ed al funzionamento dell’Associazione. L’Assemblea dei soci o il Consiglio Direttivo ne stabiliscono la relativa istituzione precisando le funzioni e provvedendo all’elezione dei componenti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11 Composizione, frequenza e modalità di convocazione

1. L’Assemblea è composta da tutti i soci, presieduta di norma dal Presidente del Consiglio Direttivo che procede alla nomina di un segretario.

2. L’Assemblea è convocata con la frequenza necessaria: almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio; ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, almeno 1/3 dei componenti; quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

3. Per convocare l’Assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. L’Assemblea è convocata mediante avviso inviato con comunicazione non raccomandata a tutti i soci o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari comunque affisso in bacheca presso la sede dell’Associazione almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L’avviso contiene l'indicazione del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno.

Articolo 12 Costituzione e compiti

1. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

2. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la costituzione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

3. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

a. eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
b. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c. approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;
d. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
e. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
f. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
g. ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
h. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
i. fissare l’ammontare del contributo associativo;
j. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
4. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in presenza di almeno tre quarti degli associati
e ha i seguenti compiti:
a. modifica dello statuto;
b. scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio.

Articolo 13 Deleghe, votazioni e deliberazioni

1. I soci possono essere presenti all’Assemblea in proprio o per delega da conferirsi ad un altro socio. A ciascun socio non possono essere conferite più di 3 deleghe.

2. Non può essere conferita la delega a un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

3. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell’approvazione del consiglio direttivo.

4. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti per le modifiche statutarie, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.

5. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal segretario nominato dall’Assemblea.

6. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell’Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14 Composizione e compiti

1. Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 15 componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Articolo 15 Competenze del Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
d. predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e. predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il programma di attività e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario;
f. gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea;
g. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
h. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
i. deliberare in merito all’esclusione di soci;
j. proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
k. eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
l. nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
m. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
n. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
o. istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
p. nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
q. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
r. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione, e che non sia riservata, dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

Articolo 16 Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Articolo 17 Decadenza, surroga, revoca

1. Non può essere nominato nel Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile. Decade dalla carica il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga alle sedute del Consiglio Direttivo almeno una volta nel corso dell’esercizio.

2. Nel caso di decadenza il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti che resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Articolo 18 IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE E IL SEGRETARIO

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

a. ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; b. dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
c. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
d. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
e. convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;
f. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
g. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 19 Ruolo del Vicepresidente

1. Possono essere nominati uno o più Vicepresidenti che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, esercitano le mansioni del Presidente.

Articolo 20 Ruolo e compito del Segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.

Articolo 21 LIBRI SOCIALI

1. L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a. il libro degli associati;
b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
d. il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’Associazione.

2. I libri di cui alle lettere a, b, c, e sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

3. I verbali dell’Assemblea e del consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Articolo 22 RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate economiche dell’Associazione sono rappresentate da:

a. quote sociali
b. contributi pubblici;
c. contributi privati;
d. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
e. rendite patrimoniali;
f. rimborsi derivanti da convenzioni;
g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
h. rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;
i. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D. Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
j. altre entrate espressamente previste dalla legge.

Articolo 23 SCRITTURE CONTABILI

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 24 ESERCIZIO SOCIALE

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre del medesimo anno.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13,comma 3, del D. Lgs. 117/2017 qualora emanato.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. La bozza del programma di attività è elaborato dal consiglio direttivo e deve essere discusso e approvato dall’Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

Articolo 25 DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

1. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 26 ASSICURAZIONE VOLONTARI

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L’Associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Articolo 27 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 28 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
F.to Maria Luisa Zampatti
F.to Felice Piasini
F.to Alfonsina Pizzatti
F.to Silvano Mattaboni
F.to Mariangela Gugiatti
F.to Walter Prandi
F.to Fabrizio Brenz Verca
F.to Francesco Prandi
F.to Mauro Gugiatti
F.to Lorenzo Piasini
F.to Paolo Prandi
F.to Franca Prandi
F.to Michele Mottolini
F.to Franco Cederna Notaio